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Our Story


Linceo nasce come Associazione senza fini di lucro, con l'obiettivo di attuare un’interazione di settori lavorativi diversi fra loro, che offrano complessivamente spunti ideativi importanti per lo sviluppo della Val di Cornia tramite l' utilizzo, la ricerca e la promozione delle elevate risorse territoriali, enogastronomiche e turistico-ricettive


Informazioni:


Presidente:

Luca D’Onofrio 347-3619200 Presidente:

Fabrizio Caponi 338-3143777

Segretario:

Giorgio Nocciolini 339-1680262

Segretario:

Roberto Filippeschi 329-9634748

Responsabile Relazioni Pubbliche:

Gianluca Nocciolini 328-0371879

e-mail per info generali: info@linceo.org

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Lo Statuto della Associazione Linceo

Art. – 1 DENOMINAZIONE E SEDE

– E’ costituita l’associazione “

Art. 2 SCOPI

L’associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

– L’Associazione è apolitica, apartitica e asindacale e non ha scopo di lucro

Essa è centro di riunione dei ristoratori, albergatori, professionisti del settore e non, con la possibilità di offrire loro convenienti iniziative culturali, educative, artistiche, sportive, turistiche, ricreative, assistenziali e professionali.

– L’Associazione nello svolgimento del proprio scopo migliorerà le capacità professionali dei propri iscritti con particolari corsi di perfezionamento organizzati anche con l’egida dei rispettivi organi ministeriali e regionali; realizzerà eventuali iniziative atte a valorizzare la propria professione, in Italia ed all’estero. Inoltre svolgerà compiti atti alla valorizzazione del territorio sia nel contesto commerciale che produttivo e nella salvaguardia dei prodotti tipici.

A tale scopo l’associazione può raccogliere fondi per finanziare iniziative come mostre, spettacoli, istallazioni, concerti, corsi di formazione e altro, tali da realizzare lo scopo, con le modalità che la stessa intenderà avviare. In tal caso l’associazione, per garantire la trasparenza dell’operazione, doterà i propri soci di apposito tesserino di riconoscimento, emetterà ricevute e redigerà apposito rendiconto, secondo le disposizioni di legge.

Art. 3 – Durata

La durata dell’associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria del Consiglio direttivo

Art. 4 – DEI SOCI

– All’Associazione possono essere iscritti, come soci ordinari, professionisti nel campo della ristorazione e alberghiero e non, presentando, insieme alla domanda, i documenti attestanti la propria attività, e come associati sostenitori i familiari ed eventuali simpatizzanti.

– Non possono essere ammessi soci temporanei.

– Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni.

– La qualità di Associato si acquisisce con il pagamento della quota associativa annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo

– All’Associato verrà rilasciata una tessera con validità annuale.

– Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.

- Gli associati sostenitori hanno diritto dei servizi proposti ed offerti dal direttivo dell’Associazione

– I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:

??????dimissione volontaria;

??????morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;

??????radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. L’associato radiato non può essere più ammesso nell’associazione.

Nel caso in cui il socio Ordinario ritenga di uscire di sua spontanea volontà o espulso dall’organo direttivo non potrà svolgere nessuna attività attinente e concorrenziale alle attività proposte dall’Associazione.

– Nella sede dell’Associazione è vietata ogni iniziativa, attività o manifestazione che, sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta persegua scopi di propaganda politica e sindacale.

E’ divieto assoluto per i soci ordinari di sfruttare a scopi personali sia l’immagine e qualsiasi tipologia di attività svolta dell’associazione stessa se non dopo una richiesta scritta dall’interessato al Consiglio Direttivo che delibera in seduta di Assemblea straordinaria.

Art. – 5 ORGANI DIRETTIVI – ESECUTIVI E DI CONTROLLO

– Gli organi direttivi e amministrativi dell’Associazione sono.

a) Assemblea dei soci Ordinari

b) Consiglio Direttivo

c) Presidente

d) Vice Presidente

e) Collegio sindacale

ART – 6 – Diritti di partecipazione

– Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua.

– Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

ART – 7 ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARI

- L’Assemblea dei soci non ha tutti i poteri deliberativi e li demanda al Consiglio Direttivo.

L’Assemblea elegge anche il Collegio dei Sindaci. Ordinariamente si riunisce una volta all’anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

L’Assemblea può essere convocata su richiesta della metà dei soci.

Art. 8 – Validità assembleare

L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Art. 9) DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

– Il Consiglio Direttivo costituito inizialmente dai soci fondatori e in seguito da eventuali nuovi soggetti dallo stesso eletti,, assume la direzione e l’amministrazione dell’Associazione

– Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.

– Nel caso in cui uno o più dei componenti il consiglio direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell’associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta.

Art. 10– Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

a) deliberare sulle quote sociali;

b) redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre al collegio dei revisori contabili e all’assemblea; Quest’ultimo sarà presentato per l’approvazione all’Assemblea Ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;

c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;

d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;

e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

f) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.

g) elegge nel suo seno il Presidente, 1 Vice Presidenti, 1 Segretario-Amministratore/Economo-Cassiere;

h) nomina il personale tecnico preposto alle diverse attività;

i) delibera sull’ammissione dei soci sia nel Consiglio Direttivo e sia come soci Ordinari;

l) determina le provvidenze in favore dei soci;

Art. 11 – Convocazione direttivo

– Il Consiglio si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente, oppure su richiesta di almeno tre componenti.

Esso delibera validamente in prima convocazione con l’intervento di metà dei suoi componenti ed a maggioranza di voti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

A parità di voto prevale il voto del Presidente. In caso di assenza del Presidente le riunioni del Consiglio verranno presiedute dal Vice Presidente o in sua assenza da uno dei membri prescelto dal Consiglio stesso.

Art. 12 – Assemblea straordinaria

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse dall’assemblea straordinaria

dei soci e deliberate dal Consiglio Direttivo solo se poste all’ordine del giorno.



Art. 13) ELEZIONI

– Le elezioni nell’Associazione si svolgono normalmente alla fine di ogni 2 anni.

Le elezioni devono essere indette nel giorno più adatto e con un avviso di almeno 20 (venti) giorni. Le liste elettorali relative dovranno essere depositate presso la sede sociale a disposizione di tutti i soci, almeno 15 (quindici) giorni prima delle elezioni

a) Il consiglio direttivo elegge il presidente, il vice presidente e l’amministratore.

b) potranno partecipare alle elezioni soltanto i soci del consiglio direttivo

c) non hanno diritto al voto né possono essere eletti gli iscritti che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età

d) pur essendo concessa la facoltà di presentare liste, rimane agli elettori la libertà di dare il proprio voto a favore di qualsiasi altro socio ordinario iscritto all’Associazione

e) le elezioni saranno effettuate a scheda segreta

f) non è ammesso il voto per delega

g) la votazione dovrà essere effettuata nel modo seguente:

1) sulla scheda verranno iscritti ben chiari i nomi e/o i cognomi dei candidati ai quali si vuol dare il proprio suffragio. Nelle liste successive riservate per le designazioni dei Sindaci verranno iscritti i nomi ed i cognomi di questi ultimi

2) dopo aver compilato la scheda, il votante avrà cura di piegarla in quattro e depositarla personalmente nell’apposita urna alla presenza degli scrutatori i quali dovranno prendere nota dell’avvenuta votazione

3) la votazione ha inizio alle ore dei giorni stabiliti e terminerà alle

4) sono considerati nulli i voti a persone che non abbiano i requisiti necessari per essere eletti e cioè non siano iscritti nella lista dei votanti

5) sono eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti

6) le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti. Se i votanti risultano inferiori alla metà degli aventi diritto al voto, le elezioni si ripetono dopo 8 (otto) giorni. Questa seconda votazione sarà valida qualunque sia il numero dei votanti.

– Gli eletti dureranno in carica due anni e possono essere rieleggibili

Art. 15) DEL PRESIDENTE

– Il Presidente assume la rappresentanza dell’Associazione, convoca il Consiglio e presiede all’assemblea dei soci.

Egli è responsabile del funzionamento dell’Associazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell’Associazione stessa.

Veglia sul funzionamento dell’Associazione, sulla riuscita delle manifestazioni e firma la corrispondenza che impegna moralmente e finanziariamente l’Associazione.

Art. 16) DEL VICE PRESIDENTE

– Il Vice Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione in caso di assenza o impedimento del Presidente



Art. 17) DEL SEGRETARIO-AMMINISTRATORE

– Il Segretario del Consiglio Direttivo compila il bilancio preventivo consuntivo dell’Associazione e lo sottopone all’esame ed alla approvazione del Consiglio, ha particolare cura del libro dei soci e dei documenti contabili, provvede al disbrigo della corrispondenza e compila il libro dei verbali nella seduta del Consiglio Direttivo, risponde all’ordinamento organizzativo dell’Associazione, firma la corrispondenza ordinaria ed è responsabile della riuscita delle manifestazioni indette ed organizzate dall’Associazione.

Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese che saranno effettuate soltanto a mezzo di regolari ordinativi finanziari a firma abbinata del Presidente e del Segretario-Amministratore stesso per somme superiori a €.

Prende in consegna beni mobili ed immobili dell’Associazione e tiene aggiornati il libro degli inventari e gli altri documenti amministrativi prescritti.









Art. 18 – Il Collegio dei revisori contabili

Il collegio dei revisori contabili è composto da tre membri, eletti dall’assemblea dei soci ordinari, e nel proprio ambito nomina il presidente.

Il collegio dei revisori contabili verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall’associazione.

In particolare, esprime il proprio parere sul rendiconto annuale dell’associazione e sugli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi vengano presentati all’assemblea per l’approvazione.

Il collegio dei revisori contabili rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 19) DEL PATRIMONIO

– Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione e comunque acquistati

b) da beni mobili ed immobili provenienti da donazione o lasciti

Il patrimonio dell’Associazione non può essere destinato ad altro uso se non a quello per il quale l’Associazione stessa è stata costituita, e cioè per lo svolgimento delle attività statutarie.

E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’Associazione è altresì obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

– Le entrate sono costituite:

a) dalle quote sociali che saranno stabilite anche annualmente dal Consiglio Direttivo

b) dalle entrate delle manifestazioni

c) dai proventi delle gestioni accessorie

d) da oblazioni, elargizioni, lasciti di enti e di privati

e) da contributi di datori di lavoro, dalle amministrazioni comunali e di altri Enti pubblici e privati

f) da redditi patrimoniali

Art. 19) DELLA ISCRIZIONE

– L’iscrizione all’Associazione, richiesta con espressa domanda alla giunta esecutiva, implica la condivisione delle finalità che l’associazione si propone, l’accettazione del presente statuto e dei regolamenti interni. L’iscritto sarà munito della regolare tessera di socio, la quale ha validità annuale.

Art. 22) DELLO SCIOGLIMENTO

- In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, deliberato dall’Assemblea con il voto di almeno tre quarti dei soci, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge 23/12/96 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Tale statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell’atto costitutivo in pari data redatto.


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